CAV


IL NOSTRO STATUTO

Allegato "0" al n.11.610/rep.
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
S T A T U T O


Art.1 - Con l'intento di aiutare a "costruire una società nuova, nella quale la vita dell'uomo sia rispettata, salvaguardata e protetta fin dal suo concepimento", è costituita in Bergamo l'Associazione denominata "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA".

Art.2 - L'Associazione, senza fini di lucro, si propone:
a) l'aiuto concreto alla maternità e paternità difficili (per qualsiasi ragione psicologica, familiare, sociale, economica, sanitaria, ecc., prima e dopo la nascita del bambino), al fine di evitare che la donna sia sola nelle situazioni difficili, creando le premesse perché ogni vita iniziata possa essere accolta e garantendo in tal modo il diritto alla vita ad ogni bambino concepito;
b) la collaborazione con tutti i gruppi, le associazioni e gli Enti che condividono le finalità dello statuto per promuovere ed attuare le iniziative atte ad educare una opinione pubblica favorevole all'accoglienza della vita umana dal concepimento fino alla sua morte naturale ed alla difesa della dignità umana in ogni sua estrinsecazione.

Art.3 - Per raggiungere "il suo primo scopo il Centro di aiuto alla Vita si propone in particolare di assicurare gratuitamente, sulla base di un rapporto di ascolto, di dialogo personale e di condivisione dei problemi, diversi tipi di interventi atti a risolvere o ad avviare a soluzione i problemi relativi:
a) all'accettazione di una maternità e paternità, non desiderata;
b) al superamento di ogni causa che possa indurre la donna all'interruzione della gravidanza, avvalendosi anche di Enti, Associazioni, di strutture socio-assistenziali sanitarie, di consultori pubblici e privati;
c) all'accoglienza presso famiglie, comunità o case appositamente destinate, delle donne con i figli prive di alloggio, o costrette a lasciare la propria famiglia;
d) al coinvolgimento e, se possibile, alla responsabilizzazione del padre e/o dei familiari, sempre che la donna lo desideri, per aiutare la madre, evitando che il peso della maternità difficile ricada soltanto su di lei;
e) all'intervento economico immediato, in caso di particolare bisogno;
f) all'informazione sui diritti sociali ed assistenziali relativi alla madre ed al bambino;
g) alla consulenza di carattere medico, psicologico, legale e morale alla madre o ad entrambi i genitori.

Art.4 - Sono Soci:
a) i soci fondatori, ossia coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
b) coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, sono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta e presentazione di un altro socio.
Il Consiglio Direttivo esprime il suo parere ed a ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, la cui decisione è inappellabile.
Fa parte di diritto in qualità di socio un membro del Movimento per la Vita di Bergamo.

Art.5 - Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, ad impegnarsi attivamente offrendo, secondo le proprie possibilità, per realizzare gli scopi associativi, un contributo continuativo con prestazioni personali e/o con aiuti materiali, ed a versare la quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea.

Art.6 - L'Associato che per gravi motivi morali e disciplinari perda le caratteristiche richieste per far parte dell'associazione, viene dichiarato decaduto con comunicazione da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del Consiglio Direttivo.
Resta in facoltà dell'interessato di presentare motivato ricorso allo stesso Consiglio, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.7 - Sono organi del Centro di Aiuto alla Vita:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

Art.8 - L'Assemblea è composta da tutti i soci.
L'Assemblea, presieduta dal Presidente, è convocata dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce l'ordine del giorno; si riunisce almeno una volta all'anno ed inoltre quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci,come previsto dal Codice Civile.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati per posta almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. E' ammessa la delega ad altro socio nel numero massimo di due per ogni partecipante. Alle Assemblee possano partecipare anche persone non socie su invito o autorizzazione del Presidente.

Art.9 - L'assemblea:
a) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio preventivo ed il programma delle attività per l'anno successivo, nonché l'ammontare della quota associativa annuale, il tutto su proposta del Consiglio Direttivo;
c) ogni tre anni elegge tra i soci i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero;
d) delibera le modifiche allo Statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. Essi rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
Può far parte del Direttivo quale organo consultivo, un rappresentante del Movimento per la Vita, senza diritto di voto.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni trimestre.
La prima riunione del Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea, è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età. In questa riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario e un Tesoriere.

Art.12 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, statuto o delibera dell'Assemblea. Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti più opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione in giudizio.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento tecnico di funzionamento e incaricare il personale necessario, privilegiando il volontariato per garantire l'attività dell'Associazione.

Art.14 - Tutte le deliberazioni degli Organi Collegiali sono prese a maggioranza semplice dei presenti che devono essere almeno un terzo degli aventi diritto. Per le modifiche al presente statuto, occorre la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art.15 - Il patrimonio dell'Associazione a costituito:
- dalle quote sociali di iscrizione;
- da ogni altra entrata conforme a quanto stabilito dall'art.5, comma. 1, Legge n.266 dell'11 agosto 1991.

Art.16 - La durata dell'Associazione viene fissata fino al 31 dicembre 2000 (salva proroga da approvarsi a norma dell'art.9 d.).
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è devoluto, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.17 - Gli associati che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione della quota associativa e, come gli altri soci, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.18 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia di volontariato.
Il presente atto è conforme a quanto disposto dall'art.3 della legge 11/8/1991 n.266 e può pertanto godere delle agevolazioni fiscali di cui all'art.8 della medesima Legge (esenzione dall'imposta di bollo e di registro).
Letto, per approvazione si sottoscrive.
F. ti:
- Giuseppina Vecchi
- dr Peppino Nosari, notaio


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