La Visione e La Missione

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L’Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell’uomo, la sua crescita e il suo sviluppo nell’ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l’Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale, promuove l’affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all’accoglienza, alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell’Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all’esistenza e l’uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

L’Associazione si propone inoltre di:

  • attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant’altro possa servire allo scopo;
  • sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
  • operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell’esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.

Per raggiungere il suo primo scopo, il Centro di Aiuto alla Vita si propone in particolare di assicurare gratuitamente, in conformità a un rapporto di ascolto, di dialogo personale e di condivisione dei problemi, diversi tipi di interventi atti a risolvere o ad avviare a soluzione i problemi relativi all’ accettazione di una maternità e paternità non desiderata:

  • al coinvolgimento e, se possibile, alla responsabilizzazione del padre e/o dei famigliari, sempre che la donna lo desideri, per aiutare la madre, evitando che il peso della maternità difficile ricada soltanto su di lei;
  • all’ intervento economico immediato, in caso di particolare bisogno;
  • alla consulenza di carattere medico, psicologico, legale e morale alla madre o ad entrambi i genitori.

Come previsto all’art.3 dello Statuto, l’Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art.5 del D.lgs 117/2017:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.